Apprendistato


L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato pensato per facilitare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, uno speciale rapporto di lavoro a "causa mista" che prevede l'alternanza lavoro-formazione: la prestazione del lavoratore è scambiata non solo con la retribuzione ma anche con la formazione professionale finalizzata all'acquisizione della qualifica per la quale è stato assunto.
Il Decreto legislativo 14 settembre 2011. n. 167. testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1. comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 individua tre tipologie di contratto, con finalità diverse:
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, che consente di conseguire una qualifica professionale ed è diretto ai più giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome secondo le modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dai CCNL.

Apprendistato di alta formazione e ricerca, che consente di conseguire un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore. La regolamentazione di questo contratto è rimessa alle Regioni, in accordo con associazioni datoriali, università, istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale. In assenza di regolamentazione regionale ci si affida a convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. Compete all’Ente Bilaterale stabilire le modalità per il riconoscimento della qualifica di mestiere.
 
PERCHÉ SCEGLIERE L' APPRENDISTATO
Il datore di lavoro che inserisce giovani nel mondo del lavoro attraverso tale tipologia contrattuale, beneficia di incentivi previsti dalla legge che si sostanziano in una serie di agevolazioni.

Incentivi contributivi
I datori di lavoro con meno di 9 dipendenti che assumeranno giovani con contratto di apprendistato a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, godranno di uno sgravio contributivo pari al 100% per i primi tre anni del contratto (Legge 0687165223. Sono esclusi dal calcolo numerico dei dipendenti i lavoratori con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, i lavoratori somministrati e quelli assunti dopo esperienze in prestazioni socialmente utili o di pubblica utilità, mentre il personale a tempo parziale e quello assunto con lavoro intermittente va considerato pro quota, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’ arco di ciascun semestre.
I datori di lavoro con più di 9 dipendenti usufruiscono di una contribuzione a loro carico,
per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. A queste vanno sommate quelle a carico dell’ apprendista, pari al 5,84%.

Incentivi normativi
Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
 
Incentivi economici
L'apprendista può essere retribuito per tutta la durata del rapporto e fino alla trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato in base a un inquadramento fino a due livelli al di sotto della categoria spettante.
 
Incentivi fiscali
Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo IRAP.
L’erogazione degli incentivi è subordinata all’ effettivo verificarsi della formazione (aziendale o extraziendale), per questo motivo all’atto dell’assunzione è prevista la compilazione di un piano formativo individuale, da allegare al contratto, la nomina di un tutor aziendale, tenuto ad affiancare l’apprendista, a curarne la formazione e registrarla sul libretto formativo.
 
ORIENTAMENTO – PIANO FORMATIVO
E.B.I.Fo.S.  è tra gli organismi preposti ad effettuare l’attività di Orientamento per l’Apprendistato attraverso il quale le imprese e agli apprendisti sono accompagnati nell'individuazione del percorso di formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente e nella scelta della modalità di erogazione di tale formazione. L’azienda dovrà infatti predisporre il Piano Formativo Individuale di Dettaglio (P.F.I.D.), documentazione necessaria per la sottoscrizione di un contratto di apprendistato.
Per i datori di lavoro, c’è quindi l’obbligo di far frequentare all’ apprendista i corsi gratuiti di formazione esterna (120 ore per gli apprendisti con contratto professionalizzante, ridotte a 80 ore nel caso di giovani diplomati o laureati) o, in caso di formazione esclusivamente aziendale, per ciascun profilo formativo, seguire la durata e le modalità di erogazione della formazione individuati dall’Ente Bilaterale.
L’Accordo interconfederale 9 febbraio 2010 definisce nozione e contenuti della formazione esclusivamente aziendale, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ed i criteri per la registrazione nel libretto formativo.
Per “formazione esclusivamente aziendale” si intende la formazione interamente gestita dall’azienda, anche esternamente tramite soggetti terzi, purché sia quest’ultima a dirigerne lo svolgimento e purché tale formazione non implichi finanziamenti pubblici. L’Accordo deve essere recepito e implementato nei singoli contratti collettivi nazionali di categoria.

PARERE DI CONFORMITÀ
Tutte le aziende che assumono apprendisti, possono richiedere all’Ente Bilaterale un Parere di Conformità, che certifica la correttezza formale del contratto di apprendistato e l’assolvimento degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva. L’Ente Bilaterale a cui chiedere il parere di conformità è definito nei CCNL di riferimento, che prevede che le aziende devono presentare una richiesta, corredata dal piano formativo alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale competente per territorio.
Il visto di conformità rilasciato da E.B.I.Fo.S, previsto dal CCNL come obbligatorio per le assunzioni con contratto di apprendistato, si esprime sulla conformità alle norme sulla durata, i livelli di inquadramento, la proporzione numerica. La sua richiesta deve essere accompagnata dal piano formativo degli assunti con contratto di apprendistato.
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative del contratto, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.

CONSULENZA GRATUITA
L’Ente Bilaterale durante il colloquio di Orientamento, e per le aziende e gli apprendisti iscritti che ne fanno richiesta, svolge consulenza gratuita sui temi inerenti il contratto di apprendistato secondo quanto previsto nella contrattazione collettiva e nella normativa nazionale e regionale su temi quali:
  • il contratto di apprendistato e il CCNL;
  • diritti-doveri degli apprendisti;
  • diritti-doveri delle imprese che assumono apprendisti;
  • adempimenti obbligatori nell’ambito del contratto di apprendistato
  • la capacità formativa dell’azienda;
  • il Piano Formativo e il Piano Formativo Individuale;
  • tempi e modalità di erogazione della formazione;
  • la figura del tutor aziendale.

per informazioni info@ebifos.it
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