Tirocinio Formativo


Mediante il tirocinio formativo le aziende hanno la possibilità di assumere nuovo personale a favore dei processi di innovazione dell’impresa, potendone verificare competenze e abilità e godendo di un contributo economico in caso di assunzione, abbattendo così parzialmente i costi salariali per il lavoratore neoassunto.
CONTRATTO DI STAGE O TIROCINIO FORMATIVO

Lo svolgimento avviene sulla base di una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e quello ospitante, nella quale sono riportati: obiettivi, modalità di svolgimento del tirocinio (affinché venga assicurato allo studente il raccordo con i percorsi formativi svolti presso la struttura di provenienza), il nominativo del tutor e del responsabile dell’azienda, gli estremi identificativi dell’assicurazione INAIL, la durata di svolgimento del tirocinio, il settore aziendale di inserimento.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

durante lo stage:
  • svolgere le attività previste dal progetto formativo;
  • rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • mantenere la riservatezza sulle informazioni aziendali;
  • seguire le indicazioni del tutor e rispettare i regolamenti aziendali.
 
RIFORMA DEL TIROCINIO

Il dl 0687165223 al fine di contrastare abusi e utilizzi distorti del tirocinio formativo, ha definito un termine massimo di 6 mesi – proroghe comprese – per gli stage non curriculari (tirocini non inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro), con attivazione unicamente in favore di neo diplomati o neo laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. I vincoli così stringenti fanno riferimento esclusivamente ai tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante formazione in ambiente produttivo e conoscenza diretta del mondo del lavoro. Esclusi dal campo di applicazione della Riforma 2011, i tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, la cui finalità sia quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione, i cosiddetti tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro ossia le iniziative svolte a favore dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità e degli inoccupati ovvero i tirocini promossi a favore di particolari categorie disagiate: disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, immigrati e comunque tutti quei soggetti che possono essere definiti svantaggiati.

In quest’ottica l’Ente Bilaterale svolge tutte le pratiche burocratiche attinenti l’attivazione del tirocinio fornendo consulenza specifica alle aziende afferenti:
  • individuazione di fattibilità dei progetti (ideazione condivisa con l’azienda dei percorsi di tirocinio);
  • predisposizione di tutti i documenti redatti secondo le vigenti normative sia nazionali che regionali;
  • tutoraggio continuo per tutto il periodo formativo;
  • consulenza normativa per tutto il periodo di tirocinio anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio;
  • formazione ai tirocinanti D.Lgs 81/08 sicurezza sul lavoro.

per informazioni info@ebifos.it
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