Conciliazioni di Lavoro


E’ istituita presso l’Ente Bilaterale la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione per le vertenze in materia di lavoro.

La Commissione ha il compito di supportare le parti nell’ esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di controversie individuali di lavoro ai sensi degli artt. 410,411 e 412 c.p.c. come modificati dalla legge n.0687165223 e dai decreti legislativi n. 80/98 e n.0687165223 e nell’ ambito di controversie di carattere collettivo, originate da stati di crisi aziendale La Commissione Paritetica è composta da un rappresentante di A.N.A.P. e da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale, a cui il lavoratore sia iscritto o a cui abbia conferito mandato.
La Commissione si riunirà mensilmente per la discussione delle vertenze, mentre per la ratifica di Accordi già stipulati in sede sindacale potrà riunirsi come di consueto su istanza di una delle parti in base all’ entità e/o all’ esigenze delle richieste stesse.
Per ogni seduta della Commissione saranno applicate alle aziende le seguenti spese di segreteria, che comprendono: spese di convocazione, spese di predisposizione della documentazione, costo di struttura, spese di deposito atti, consegna verbali così stabilite.
 
La Commissione Paritetica si compone di un uguale numero dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro. L’obiettivo perseguito è quello di garantire nella bilateralità la difesa dei diritti dei lavoratori da una parte e dei datori di lavoro dall’ altra. La Commissione si riunisce per svolgere le funzioni ad essa demandate dal CCNL e per valutare la conformità dei piani formativi individuali relativi all’ instaurazione di rapporti di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante.

CONCILIAZIONE VERTENZE
Tramite la Commissione Paritetica di conciliazione per le vertenze di lavoro, il lavoratore o il datore di lavoro possono tentare la soluzione di una controversia in materia di lavoro accedendo alla procedura conciliativa facoltativa, prevista dal nuovo art. 410 del codice di procedura civile.
La procedura è analoga a quanto previsto per il tentativo instaurato dalla Commissione di Conciliazione presente presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
Se la conciliazione riesce viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione di Conciliazione la cui esecutività è immediata.
La Commissione si riunirà su istanza di una delle parti in base all’ entità e/o alle esigenze delle richieste stesse.
 
COMMISSIONE TECNICA
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, devono presentare domanda, corredata dal piano formativo, alla specifica Commissione dell’ Ente Bilaterale competente nel territorio. Questa è chiamata a esprimere il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’ azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
E.B.I.Fo.S. attraverso la Commissione Tecnica Paritetica verifica la congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati (un apprendista per ogni lavoratore qualificato e, nel caso l’azienda che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati, o ne abbia meno di tre, un numero non superiore a 3). Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
 
COLLEGIO ARBITRALE
Nel caso in cui la conciliazione abbia esito negativo, le parti possono rivolgersi al Collegio Arbitrale, evitando così il consueto e tortuoso iter giudiziario.
Il Collegio Arbitrale è composto da un Presidente “super partes” e da un membro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e datoriali coinvolte.
Ogni vertenza ha inizio con la presentazione della domanda al Collegio Arbitrale, formulata con l’apposita modulistica prelevabile direttamente presso la sede dell’E.B.I.Fo.S..
Le parti verranno convocate alla presenza del Presidente-Garante: la parte che perde la causa, dovrà versare seduta stante una cifra prestabilita a titolo di rimborso spese.

per informazioni info@ebifos.it
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